1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione
sul sito informatico dell'Istituto Comprensivo di Bovino
di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32,
comma 1, della Legge 18-6-2009, n. 69. che reca disposizioni
dirette alla eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento
di documenti in forma cartacea.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale; per ciò che concerne invece
i bandi di gara e i bilanci, il passaggio completo al digitale è stabilito al 1° gennaio 2013.
Al servizio digitale “Albo Pretorio on-line”, si accede tramite il sito web della scuola: https://www.istitutocomprensivobovino.edu.it e precisamente nell'area denominata Pubblicità legale. E' costituito da 17 sezioni:
avvisi, organi collegiali, esami, libri di testo, graduatorie, atti di nomina itd, bilanci, contratti nazionali, contratti integrativi,
convenzioni, incarichi e consulenze, bandi di gara, assicurazione, privacy, beni patrimoniali, rsu, albo pubbliche amministrazioni.
La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on line ha lo scopo di fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque
effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc. ).
Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l’adempimento.
Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altri enti esterni o da soggetti privati.
Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all’originale, ivi compresi i relativi
allegati.
Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono pubblicati on line:
1. Delibere
• Consiglio d’Istituto
• Collegio Docenti
2. Bandi di gare
• Assistenza tecnica
• Compagnie di Assicurazione
• Noleggio Pullman
• Istituto Cassiere
• Acquisti materiale
3. Comunicazioni
• Sindacali (circolari scioperi e assemblee)
• Famiglie
4. Convocazioni
• Consiglio di Istituto
• Giunta Esecutiva
• Collegio Docenti
• Assemblee genitori
• Assemblee sindacali
• Individuazioni aspiranti supplenze
5. Contabilità
• Programma annuale
• Conto Consuntivo
• Variazioni al Programma Annuale
6. Graduatorie
• Graduatorie interne
• Graduatorie docenti
• Graduatorie ATA
7. Contratti
• Personale docente e ATA
• Esperti esterni
8. Altro
• Atti suscettibili di pubblicazione
Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti cui l’adempimento non produca effetti legali.
In tal caso possono essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.
I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento.
Salvo casi specifici la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.
Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti ma le
eventuali modifiche apportate devono risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo
stesso. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica.
L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore
Alla scadenza dei termini gli atti già pubblicati non sono più visionabili. La pubblicazione sul web deve garantire il “diritto
all'oblio” dei soggetti coinvolti e concluso il periodo di affissione i dati devono scomparire con l'istruzione indicante la richiesta ai
motori di ricerca di non indicizzare il contenuto del documento.
1. Il Responsabile del procedimento che ha adottato l’atto provvede a richiedere la pubblicazione all'albo in formato elettronico non
modificabile (PDF)e firmato digitalmente.
La pubblicità legale si realizza quando sono garantite :
• la autenticità dell'atto pubblicato
• la conformità all'originale
• inalterabilità (presupposto per garantire la integrità)
• preservare il grado giuridico dell'atto
• possibilità di conservazione
• rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità validi per tutti i documenti pubblicati sul sito
• Modalità di redazione degli atti pubblici (il Responsabile che genera l’atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della
necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati personali fornite dall’atto.Per necessità e proporzionalità si intende
che il Responsabile che genera l’atto deve indicare nell’atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere
ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di
consentire agli eventuali interessati e controinteressati all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.)
L'Istituto Comprensivo di Bovino provvede alla pubblicazione all’Albo pretorio informatico di documenti provenienti da altre
pubbliche amministrazione o dal altri soggetti abilitati tramite l'emanazione di un atto o decreto di pubblicazione. (es.
graduatorie)
Tutti i documenti inseriti sono numerati in ordine cronologico in base alla data e l'ora di inserimento nell'albo. Il numero progressivo univoco per anno viene generato automaticamente dal sistema.
Tutto ciò che dovrà essere affisso all'albo deve essere protocollato protocollato. A tal fine le circolari di servizio recanti atti da
pubblicare all'albo vanno protocollate.
Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati.
Articolo 10 Figure Responsabili: Responsabile
Procedimento e Responsabile Pubblicazione
La responsabilità della formazione dell'atto soggetto a pubblicità
legale è del Responsabile del procedimento che ha generato l'atto e
la responsabilità di pubblicazione sull'albo on line è del responsabile
individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione ed è identificato nel nostro Istituto
nel profilo del Direttore SGA che può a sua volta delegare tali
adempimenti ad altro soggetto competente.
Al Responsabile della pubblicazione compete anche la possibilità di
annullamento di un documento che comunque deve rimanere in
pubblicazione per il periodo indicato e riportare la dicitura
“annullato”. I documenti annullati devono essere compresi nel
Repertorio di pubblicazione.
Il Responsabile della pubblicazione nel caso in cui un documento
informatico sia stato ottenuto come copia per immagine del
cartaceo originale, per rispondere ai requisiti di accessibilità, dovrà
associare all'immagine una descrizione testuale alternativa.
I Responsabili del procedimento hanno l’obbligo di:
1. caricare il documento in formato elettronico;
2. assicurarsi che saranno pubblicati in un formato non
modificabile da terzi;
3. assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riportano chiare e ben visibili:
• a il numero di protocollo generale;
• b. la data di pubblicazione;
• c. la descrizione o l’oggetto del documento;
4. inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile della
pubblicazione (allegato A) facendolo pervenire in tempo utile e
comunque almeno due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto
per l’inizio della pubblicazione.
5. porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali
di natura sensibile o giudiziari che saranno sostituiti da opportuni
omissis così da non fare acquisire al documento un“carattere
ubiquitario” evitando in tal modo danni che la notizia possa arrecare
all’onore e alla reputazione del soggetto interessato.
Articolo 11 Garanzie di riservatezza
1. La pubblicazione degli atti all’albo, salve e impregiudicate le
garanzie previste dalla legge 7-8-1990, n. 241 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 30-6-2003, n. 196 e s. m. i., in materia
di protezione dei dati personali, trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on-line dovrà
essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare
che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo
spazio “web”. Potranno essere scaricabili dall’Albo Pretorio online gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da
impedire qualsiasi alterazione del medesimo.
3. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line degli atti
e documenti contenenti dati personali, devono avere
caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure
previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003 e
dall’art. 51 del D.Lgs. n° 82/2005.
4. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line, costituendo
operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai
sensi dell’art. 4, lettera m) del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196,
nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel
rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto
legislativo, di cui principalmente:
• tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più
operazioni di trattamento purché finalizzate allo
svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei
presupposti e dei limiti
previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di
legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante
per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n° 17
del 19.04.2007 “Linee guida in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web”
• sono da rispettare i principi di necessità e di
proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla
finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si
persegue;
• la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la
stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4°
comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del
D.Lgs. n° 196/2003) e pertinenti rispettoal contenuto del
provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con
esso si intende perseguire, in conformità all’apposito
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari approvato con Decreto Ministeriale n. 305 del 7
Dicembre 2006;
• i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione,
soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da
una norma di legge o dall’apposito Regolamento
approvato dal Ministero della P. I. già citato;
• i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai
essere diffusi (ex art. 22, comma 8 D.Lgs.196/2003);
• i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione,
soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista
da una norma di legge o da provvedimenti dell’Autorità
Garante della Privacy;
• i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari
possono essere oggetto di diffusione se siffatta
operazione di trattamento sia prevista da una norma di
legge o di regolamento;
5. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito
l’accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
richiesto l’accesso come previsto dall’art. 22 della legge n°
241/1990 e dall’art. 2 del D.P.R. n° 184/2006.
6. All’Albo Pretorio on-line è sempre affisso un apposito avviso
con cui si fornisce informazione dei diritti del soggetto
interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del D,Lgs.
196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell’esercizio
degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs.
196/2003.
7. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di
riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla
pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, è
assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare
in sede di redazione dell’atto stesso da parte del Responsabile
che genera il medesimo atto, pertanto, del contenuto degli atti
pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la
protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro
diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti
all’Albo Pretorio on-line, è responsabile il Responsabile che
genera l’atto.
Articolo 12 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal
termine indicato dall’art. 32, comma 1, della L. n.69/2009 ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni.
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